L’istituto del fondo patrimoniale è presente nel nostro Codice Civile sin dal 1975 e rappresenta uno degli strumenti di tutela patrimoniale pensato dal nostro Legislatore per la protezione del patrimonio familiare con lo scopo di destinare in maniera ufficiale i beni in esso contenuti (che possono essere mobili, immobili, denaro, titoli di credito, ecc.) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli, a determinate condizioni, alla responsabilità patrimoniale generica del debitore.
Vediamo di analizzare meglio questo strumento per evidenziarne i punti forti ma anche le sue criticità.
Innanzitutto occorre precisare che il fondo patrimoniale non ha lo scopo di garantire un passaggio generazionale ma quello di assicurare che i beni della famiglia possano essere messi al sicuro da eventuali creditori personali, il tutto con un fine di soddisfare i bisogni della famiglia intesi quale mantenimento del benessere della stessa (con il mantenimento del tenore di vita prescelto).
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
Si costituisce attraverso un atto pubblico quindi con l’intervento di un Notaio.
Quali beni possono essere inseriti nel fondo patrimoniale?
Possono essere inseriti beni immobili (casa, terreno, box) beni mobili iscritti nei Pubblici Registri (auto, moto) e titoli di credito nominativi.
Chi può costituire un fondo patrimoniale?
Può essere costituito da uno dei coniugi o da entrambi, oppure da due persone dello stesso sesso unite civilmente ex Legge Cirinnà.
Infatti il requisito essenziale è l’esistenza del vincolo del matrimonio; pertanto due conviventi non possono costituire un fondo patrimoniale.
Anche una terza persona potrebbe inserire dei beni nel fondo previa accettazione dei coniugi, sia per atto tra vivi ma anche per testamento.
Chi può gestire i beni nel fondo patrimoniale?
I beni potrebbero essere intestati interamente a un coniuge o a entrambi i coniugi, ma quando vengono inseriti nel fondo devono essere gestiti secondo le regole del fondo patrimoniale e cioè gestiti insieme con i principi del regime di comunione dei beni.
Si possono vendere i beni nel fondo patrimoniale?
I coniugi posso riservarsi la possibilità di vendere un bene inserito nel fondo ma occorre prestare attenzione. Infatti nel caso di vendita di un bene il fondo patrimoniale perde parte della sua efficacia, in quanto viene a decadere lo scopo per cui è costituito vale a dire quello di mantenere la proprietà dei beni a garanzia dei bisogni della famiglia.
Qual è lo scopo del fondo patrimoniale?
Lo spirito è quello di proteggere ad esempio la casa di famiglia. I terzi quindi potranno aggredire questo bene quando dimostrano che il debito è contratto per i bisogni della famiglia (ad esempio per mutuo, spese di condominio, istruzione dei figli, auto moto, ecc.)
Quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia (ad esempio un debito contratto in ambito imprenditoriale o professionale) i beni inseriti nel fondo non possono essere aggrediti.
La recente giurisprudenza ha stabilito che non esiste più una correlazione tra i debiti assunti per motivi di lavoro e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore.
Quando si estingue il fondo patrimoniale?
Si estingue quando il vincolo del matrimonio si scioglie, oppure quando uno dei coniugi muore.
Attenzione però, perché in caso di sola separazione il vincolo del matrimonio non si scioglie, pertanto il fondo permane.
Una attenzione particolare va prestata nel caso della possibile revoca del fondo patrimoniale. Infatti qualora il creditore per debiti pregressi alla sua costituzione, dimostri che il fondo è stato costituito con l’intento di sottrarre i beni all’azione dei creditori, può mettere in atto una azione revocatoria. Quindi si può affermare che il fondo patrimoniale è del tutto inefficace fino a un anno dalla sua costituzione e può comunque essere oggetto di revocatoria nei successivi quattro (per un totale di cinque anni in cui tale strumento è traballante)
Dal sesto anno in poi, i beni inseriti nel fondo patrimoniale sono definitivamente al sicuro dai debiti pregressi alla sua costituzione, ma potranno essere ancora pignorati – per sempre – dai creditori relativi ai debiti successivi alla sua costituzione.